Colui che definisce le proprie DAT è detto “DISPONENTE”.
ADEMPIMENTI DEL DISPONENTE
1.1 Cosa fare per depositare le DAT in Comune
Per il deposito delle proprie DAT in Comune è necessario:
- essere residenti;
- essere maggiorenni;
- essere capaci di intendere e di volere;
- consegnare personalmente le proprie DAT;
- presentare la richiesta di deposito (modello 127.d Richiesta/sostituzione/revoca del deposito delle disposizioni anticipate di trattamento DAT;
- presentare l’eventuale nomina del fiduciario (modello 128.d Nomina revoca del fiduciario);
- presentare un documento d’identità per le verifiche.
Le DAT devono essere redatte in forma scritta e sottoscritte dal disponente e consegnate presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza. Le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Il disponente può fornire o meno il consenso alla trasmissione delle proprie DAT alla Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute.
1.2 Nomina del fiduciario
Il fiduciario fa le veci del disponente e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT e del modello di nomina del fiduciario da consegnare in Comune, che sarà poi allegato alle DAT.
La nomina del fiduciario può essere presentata in Comune dal disponente, all’atto del deposito delle DAT o in altro momento. Per la consegna della nomina, valgono le disposizioni di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrizione e presentazione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori).
L’incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e l’articolo 4, comma 4 della L 219/2017 prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno.
1.3 Ritiro copia delle DAT
Il ritiro di copia delle DAT può essere effettuato esclusivamente dal disponente o dal fiduciario o da chi esercita, in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri di tutela, curatela o amministrazione di sostegno sul disponente con rifermento alla cura degli interessi in materia di DAT.
1.4 Gestione del registro
Su richiesta scritta del disponente, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento. Nei vari casi, l’Ufficio dello Stato civile annota le modifiche sul registro.