Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.
L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).
Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.
Nel caso in cui l’ente non abbia individuato un sistema o un sistema che tuteli la riservatezza delle persone segnalanti, è possibile rivolgere la segnalazione all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni.
Ulteriori informazioni
– Art. 5 gestione del canale di segnalazione interna
– Art. 12 obbligo di riservatezza
– Art. 13 trattamento dei dati personali
La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi come previsto dall’art. 12 c. 8 del citato D.lgs 24/2023.
Il sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite offre garanzie di protezione dell’identità del segnalante.
Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
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Pagina aggiornata il 07/09/2024